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CORONAVIRUS: APPROVATO IL DECRETO LEGGE “PASQUA” (n. 30 del 13 marzo 2021)

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge cd. “Pasqua” (DL n. 30 del 13 marzo), contenente le nuove misure per contrastare l’epidemia da Covid, che saranno in vigore da lunedì 15 marzo fino a martedì 6 aprile. 

 

 Tutte le regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno automaticamente in zona rossa.

 

La zona rossa sarà comunque in vigore in tutta Italia nei giorni legati alle festività pasquali, e quindi da venerdì 3 a lunedì 5 aprile.

 

Nei restanti giorni, e quindi dal 15 marzo al 2 aprile, e nella giornata di martedì 6, saranno in vigore le disposizioni in base alle zone di rischio che scaturiranno dalle Ordinanze del Ministero della Salute e delle Regioni.

 

Al momento, ricordiamo che l’Abruzzo è collocato in zona arancione, nonostante vi siano diversi Comuni situati in zona rossa (vedi allegato).

 

Per quanto riguarda gli spostamenti nelle Regioni o nei territori in zona arancione, dal 15 marzo al 2 aprile, e nella giornata di martedì 6 aprile, è consentito, esclusivamente in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in una fascia oraria compresa fra le 5.00 e le 22.00; il limite massimo è di due persone oltre a quelle conviventi. In tale numero non vengono conteggiati i minori di 14 anni

 

Questi spostamenti non sono invece consentiti nelle regioni o nei territori in zona rossa.

 

Come sopra indicato, nei giorni 3, 4 e 5 aprile, sull'intero territorio nazionale (e salvo le aree in zona bianca), si applicheranno le regole della zona rossa. Tuttavia, grazie a una deroga alla regola generale delle zone rosse, motivata dalle festività, all'interno delle regioni ci si potrà spostare rispettando le regole appena esposte per le zone arancioni.

 

Come sopra anticipato, resta consentita ai presidenti di Regioni e Province autonome la facoltà di istituire nuove zone rosse, o di applicare misure più restrittive (come il lockdown), nelle Province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, oppure nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini un alto rischio di diffusività o possa indurre in malattia grave.

Allegati:
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