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SALDI INVERNALI 2021 DAL 5 GENNAIO AL 5 MARZO per una durata massima di 60 giorni come stabilito dalla nuova legge regionale n. 23/2018 (Testo Unico in materia di commercio)

Con specifica disposizione della Regione Abruzzo (Determinazione N. 46/DPH007 del 11/12/2020) sono stati fissati i periodi in cui si è possibile effettuare le vendite di fine stagione (saldi) come previsto dalla Legge Regionale 23/2018 “Testo unico in materia di commercio”.

A seguire tutte le informazioni riguardanti tipologie e procedure per l’effettuazione delle vendite straordinarie nel rispetto delle disposizioni regionali.

SALDI INVERNALI 2021: DAL 5 GENNAIO AL 5 MARZO

(per una durata massima di 60 giorni)

 

Il periodo dei saldi invernali per l’anno 2021 è stato fissato dal 5 gennaio al 5 marzo, per la durata massima di 60 giorni.

Gli operatori devono darne comunicazione al Comune almeno 2 giorni prima dell’inizio, utilizzando l’apposita modulistica predisposta dai SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive).

Dal momento che la nuova Legge Regionale non ha stabilito specifiche modalità per l’invio della modulistica, si consiglia di contattare i SUAP o gli Uffici Commercio dei singoli Comuni per verificare quali siano le procedure richieste per la trasmissione al fine di operare nel pieno rispetto delle norme vigenti (ad. es. consegna a mano, semplice fax o mail, eventuale PEC, ecc.).

DISCIPLINA DEI SALDI

Legge Regionale n. 23/2018 - Art. 45

Le vendite a saldo, ricordiamo, riguardano i prodotti stagionali o articoli di moda suscettibili di notevole deprezzamento e che devono essere venduti entro un breve lasso di tempo alla fine della stagione, pena il notevole deprezzamento.

A seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 23/2018, denominata “Testo Unico del Commercio”, ricordiamo che per l’effettuazione di questo tipo di vendita è necessario darne comunicazione al SUAP del Comune competente almeno 2 giorni prima della data di inizio,indicando:

  1. 1.   il tipo di vendita che si intende effettuare;
  1. 2.   l’ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la vendita;
  1. 3.   la data di inizio della vendita e la sua durata;
  1. 4.   la qualità delle merci, i prezzi praticati prima della liquidazione e che si intendono praticare durante la vendita stessa nonché lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
  1. 5.   la separazione in modo chiaro ed inequivocabilmente delle merci offerte in saldo da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

DISCIPLINA VENDITE PROMOZIONALI

Legge Regionale n. 23/2018 - Art. 44

Le vendite promozionali sono effettuate dall’esercente al fine di promuovere gli acquisti di alcuni prodotti merceologici, praticando sconti reali ed effettivi sui prezzi normali di vendita. Le vendite promozionali sono presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano sia l’esatta tipologia che il periodo di svolgimento.

Le merci in vendita sono esposte con l’indicazione distinta:

  1. a)     del prezzo praticato prima della vendita promozionale
  2. b)     del nuovo prezzo
  3. c)      dello sconto praticato e del ribasso effettuato, espresso sia numericamente che in percentuale.

In base a quanto stabilito nella nuova legge, è stato abolito il divieto di effettuazione delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti il Natale e/o il periodo dei saldi; pertanto, le stesse potranno essere proposte durante tutto il periodo dell’anno.

IMPORTANTE: Nelle vendite promozionali l’offerta di vendita dei prodotti non può superare la misura del 30% delle merci presenti nel punto vendita.

DISCIPLINA VENDITE DI LIQUIDAZIONE

Legge Regionale n. 23/2018 - Art. 43

Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente al fine di eliminare in breve tempo le proprie merci a seguito di cessazione definitiva dell’attività commerciale, cessazione di locazione durata annuale, di azienda o ramo di azienda, cessione in proprietà dell’azienda, trasferimento dell’azienda in altro locale, trasferimento o rinnovo locale.

Possono essere effettuate in qualunque momento dell’anno e per una sola volta, ad eccezione di liquidazioni per trasformazione o rinnovo locali.

E’ vietato effettuare vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo locale nei trenta giorni antecedenti i saldi di fine stagione e nei trenta giorni antecedenti il Natale.

E’ obbligatorio darne comunicazione al SUAP del Comune competente- a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) - almeno sette giorni prima dell’inizio della vendita, indicando:

- l’ubicazione dei locali;

- il motivo e la durata della liquidazione;

- le merci poste in liquidazione con l’indicazione dei prezzi originari, dello sconto e del prezzo di liquidazione.

Le vendite di liquidazione possono avere una durata massima di sei settimane, tranne nei casi di liquidazione per cessazione definitiva dell’attività commerciale, in cui il limite massimo di durata è elevato a tredici settimane.

Nei casi di trasformazione o rinnovo locali (intendendosi per tali la ristrutturazione, la modifica di cubatura o il rinnovo delle attrezzature), l’esercente deve indicare il periodo in cui l’esercizio resterà chiuso successivamente alla liquidazione; tale periodo non può comunque essere inferiore a dieci giorni.

Dall’inizio della vendita di liquidazione nell’esercizio non può essere introdotta merce del genere di quella venduta in liquidazione, anche se la stessa è stata acquistata o concessa ad altro titolo (ad es. in conto deposito).

L’esercente deve esporre appositi cartelli informativi sul tipo di vendita che si sta effettuando. Lo stesso esercente, entro quindici giorni dal temine della vendita di liquidazione, dovrà produrre al SUAP del Comune competente la documentazione attestante l’avvenuta cessazione dell’attività commerciale o altra modifica per la quale è stata effettuata la vendita

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VENDITE DI LIQUIDAZIONE,

VENDITE A SALDO E VENDITE PROMOZIONALI

Legge Regionale n. 23/2018 - Art. 46

L’esercente che intende effettuare vendite promozionali, vendite a saldo e vendite di liquidazione è tenuto ad indicare su un cartello ben visibile:

  1. a)     il tipo di vendita che si sta effettuando, che sia promozionale a saldo o di liquidazione;
  1. b)     l’ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la vendita;
  1. c)      la data di inizio della vendita e la sua durata;
  1. d)     la qualità delle merci, i prezzi praticati prima della liquidazione e quelli che si intendono praticare durante la vendita stessa nonché lo sconto il ribasso espresso in percentuale.
  1. e)     la separazione in modo chiaro ed inequivocabile delle merci offerte in saldo da quale eventualmente postevendita alle condizioni ordinarie.

E’ vietata la vendita con sistema del pubblico incanto, mentre le inserzioni pubblicitarie relative alle vendite promozionali, a saldo e di liquidazione devono essere presentate in  modo non ingannevole, esplicitando in maniera chiara:

  1. a)     l’indicazione del periodo di svolgimento e la tipologia di vendita;
  2. b)     gli sconti ed i ribassi praticati nonché la qualità e la marca rispetto ai diversi prodotti merceologici posti in vendita straordinaria
  3. c)     gli sconti praticati, i prezzi originari ed i prezzi finali per tutti i prodotti posti in vendita straordinaria.

ESPOSIZIONE DEI PREZZI

Legge Regionale n. 23/2018 - Art. 47

I prodotti esposti per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

 

SANZIONI

Legge Regionale n. 23/2018 - Art. 49

Il mancato rispetto dei regolamenti inerenti le vendite promozionali a saldo e di liquidazione di cui agli articoli 43, 44, 45 è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500,00 a 5.000,00 euro.

Allegati:
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