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DECRETO LEGGE RILANCIO: LE PRINCIPALI MISURE PER LE IMPRESE

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 il Decreto Legge “Rilancio” che contiene diverse disposizioni di interesse per le imprese.

Alleghiamo un documento riepilogativo del corposo Decreto redatto dalla Confcommercio Nazionale.

Di seguito invece una sintesi delle principali misure che riguardano le imprese rappresentate:

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, che nel periodo d’imposta precedente a quello in corso abbiano avuto ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 ed a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti indicati ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro;

b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;

c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per ottenere il contributo a fondo perduto, va presentata una istanza in via telematica, anche attraverso un intermediario, all’Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

 

ABOLIZIONE 1^ RATA IMU PER SETTORE TURISTICO

Sono esentati dalla prima rata IMU relativa all’anno 2020 in scadenza il prossimo 16 giugno 2020:

– gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

– gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali.

 

ESENZIONE TOSAP/COSAP PER PUBBLICI ESERCIZI

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico sono esentate dal pagamento della tassa o canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche fino al 31 ottobre 2020.

Fino al 31 ottobre 2020 le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate mediante istanza all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria, per via telematica, in deroga alla normativa in materia di imposto di bollo. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione, non è subordinata autorizzazioni di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, né all’obbligo di rimozione entro 90 giorni previsto dal testo unico in materia edilizia.

 

CANCELLAZIONE IRAP SALDO 2019 E ACCONTO 2020

Le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni non sono tenute al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020.

 

CREDITI DI IMPOSTA PER LOCAZIONI O AFFITTO DI AZIENDA

È istituito un credito d’imposta in favore dei soggetti che non sono proprietari dell’immobile in cui si svolge attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o destinato all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, pari al 60% del canone in caso di contratti di locazione immobiliare, leasing e al 30% in caso di affitto d’azienda.

Il credito d’imposta è commisurato al canone relativo ai mesi di marzo, aprile e maggio,(aprile, maggio e giugno per attività turistiche stagionali), a condizione che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Di norma, tale credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso. Tale limite non si applica alle strutture alberghiere.

Il soggetto avente diritto al credito d’imposta può cederlo al locatore a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Può altresì essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Per le imprese che esercitano attività in luoghi aperti al pubblico (ad esempio, alberghi, bar, ristoranti, teatri, cinema) è previsto un credito di imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nell’anno 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Il credito d’imposta, cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione, ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

 

TAGLIO SU COMPONENTI FISSE BOLLLETTA PMI

Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”, nel limite massimo di 600 milioni di spesa.

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI RITENUTE, CONTRIBUTI, PREMI E IVA

Sono sospesi i versamenti relativi a ritenute, contributi, premi e IVA, da effettuare, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato

 

SOSPENSIONE AVVISI BONARI E DI ACCERTAMENTO

Sono sospesi i versamenti delle somme anche rateali dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. I versamenti vanno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di proroga.

 

REGISTRATORI TELEMATICI

Sono sospese fino al 1° gennaio 2021 le sanzioni per gli operatori con fatturato fino a 400 mila euro in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva, l’obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi, trasmetterli telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle Entrate.

 

LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI

Viena differita dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 la data di decorrenza della lotteria dei corrispettivi.

 

INCREMENTO LIMITE ANNUO DEI CREDITI COMPENSABILI CON MOD. F24

A decorrere dall’anno 2020 è elevato da 700 mila euro a 1 milione di euro il limite annuo dei crediti compensabili attraverso l’istituto della compensazione, ovvero rimborsabili in conto fiscale.

 

CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Per il solo periodo d’imposta 2020 il bonus pubblicità viene riconosciuto nella misura del 50% del valore di tutti gli investimenti effettuati (e non più sui soli investimenti incrementali). La somma messa a disposizione dal decreto è pari a 60 milioni di euro e le nuove domande potranno essere presentate tra il 1° ed il 30 settembre 2020. Restano valide le domande già presentate tra il 1° e il 31 marzo 2020, alle quali saranno comunque applicate queste nuove condizioni.

 

BONUS AUTONOMI

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, così come ai lavoratori stagionali del turismo, viene confermata l’indennità pari a 600 euro anche per il mese di aprile 2020.

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità pari a 600 euro anche per il mese di aprile 2020.

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del DL Rilancio, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti.

Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

 

BONUS LAVORATORI STAGIONALE DEL SETTORE TURISMO

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è confermata una indennità di 600 euro per il mese ei aprile e riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

 

BONUS LAVORATORI INTERMITTENTI

Ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio pari a 600 euro per ciascun mese.

 

BONUS UNA TANTUM EDICOLE

Alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

TAX CREDIT VACANZE

Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Il credito è riconosciuto a pena di decadenza alle seguenti condizioni:

– le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione presso una singola impresa turistico ricettiva,

– il corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

– il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80%, d’intesa con l’impresa ricettiva, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta. Lo sconto applicato dall’impresa ricettiva viene rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.

 

INCREMENTO SETTIMANE DI INTEGRAZIONE SALARIALE

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane

 

LICENZIAMENTI – SOSPENSIONE DEI TERMINI

Le procedure di licenziamento collettivo e i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo sono sospesi per cinque mesi a partire dal 17 marzo 2020.

 

TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE

Le prestazioni dei trattamenti di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) in scadenza tra il 1° febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 sono prorogate per ulteriori due mesi.

 

CONTRATTI A TERMINE

Per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche in assenza delle condizioni previste dall’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

 

LAVORO AGILE (smartworking)

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid – 19 i genitori lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio minore di quattordici anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

 

RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE

Vengono istituiti incentivi fiscali per le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, anche semplificata, le società cooperative, con ammontare di ricavi superiore a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, che nei mesi di marzo e aprile 2020 abbiano subito una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%. Gli incentivi sono subordinati all’aumento del capitale sociale, integralmente versato, deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020.

Per i conferimenti in denaro effettuati per l’aumento del capitale sociale, nel limite di 2 milioni di euro, spetta un credito d’imposta pari al 20%, sempre che non vengano distribuite riserve prima del 1° gennaio 2024.

Alle società è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale, nel limite previsto per le misure di aiuto (800.000 euro per ciascuna società). La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo cdi restituire l’importo, unitamente agli interessi legali.

Viene poi istituito un fondo, denominato “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, emessi dalle società con ammontare di ricavi superiore a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro che effettuano l’aumento di capitale.

Gli strumenti finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione. Non sono dovuti interessi qualora la società emittente abbia mantenuto fino al rimborso degli strumenti finanziari il numero di occupati al 1° gennaio 2020 ovvero abbia effettuato investimenti per finalità di digitalizzazione dell’attività, innovazione produttiva o sostenibilità ambientale.


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