fb bigfb bigfb big

ULTERIORI MISURE URGENTI DEL COMUNE DI PESCARA PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO A CAUSA DEL CORONAVIRUS

ORDINANZA DEL SINDACO CARLO MASCI N° 43 DEL 19/03/2020

Riportiamo integralmente il comunicato ufficiale del Comune di Pescara sulle nuove misure urgenti per il contrasto al coronavirus, contenute nell’Ordinanza del Sindaco Masci del 19 marzo 2020 (allegata)

 

DIFFUSIONE DEL CONTAGIO: VIETATI DA OGGI LO SPORT 
ALL'APERTO E LE PASSEGGIATE A PIEDI E IN BICI

 

Al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19, con effetto immediato e fino al 3 aprile 2020, in relazione a quanto previsto del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e del D.P.C.M. 9 marzo 2020, l’ordinanza firmata il 19 marzo dal Sindaco Carlo Masci introduce con effetto immediato le seguenti prescrizioni: 

 

1. nel territorio comunale sono vietate tutte le attività motorie e sportive all’aperto;

 

2. è possibile attendere alle esigenze primarie degli animali d’affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue ai propri residenza, domicilio o dimora ovvero nel raggio di 400 metri;


3. in tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità, nelle quali rientra l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali;

 

4. a eccezione delle attività di farmacie e parafarmacie, fino al 3 aprile 2020, lo svolgimento delle attività commerciali previste all’allegato 1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 è consentito, fatto salvo il rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di settore, tutti i giorni tra le ore 07:00 e le ore 21:00.

 

5. i titolari e/o gestori delle attività di cui al punto 4, al fine di evitare assembramenti di persone, devono obbligatoriamente organizzare l’accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate. All’interno dei locali aperti al pubblico deve essere rispettata la distanza di almeno un metro tra gli avventori. Il personale impiegato nelle attività a contatto con il pubblico deve essere protetto con appositi DPI.

 

6. la cittadinanza è tenuta a effettuare l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti:

 

6a) a una distanza non superiore a metri 1000 metri dai propri residenza, domicilio o dimora, salvo le ipotesi di acquisito di beni e prodotti non presenti negli esercizi più prossimi;

 

6b) nelle immediate vicinanze del luogo in cui è svolta l’attività lavorativa o presenti lungo il percorso ricompreso tra le sede di lavoro e propri residenza, domicilio o dimora;


7. la cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione.

 

I contravventori delle suddette elencate prescrizioni saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti.

Allegati:
Scarica questo file (ord_00043_19-03-2020.pdf)ord_00043_19-03-2020.pdf[ ]149 Kb

puls dx pdf corsi partenza

 

 

Partners