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ULTIME DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONTRASTO AL CORONAVIRUS

Ultimo D.P.C.M. emanato nella giornata di ieri, im mediatamente esecutivo, e pertanto in vigore da domenica 8 marzo a venerdì 3 aprile.

Ferme restando le misure più restrittive previste per le regioni e province rientranti nella c.d. “Zona Rossa”, nel resto del territorio nazionale l’art. 2 del nuovo Decreto dispone che:

1) è consentito lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

2) è “fortemente raccomandato” presso gli altri esercizi commerciali sia all’aperto che al chiuso, diversi da quelli di cui al punto 1), che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori

3) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

In definitiva, la misura più importante che va fatta rispettare dai gestori delle attività di cui ai punti 1) e 2) è la distanza di un metro fra i singoli clienti (punto 5 della locandina allegata).

Il discorso vale anche per i clienti in attesa della consumazione presso il bancone del bar

Di conseguenza, l’afflusso della clientela dev’essere limitato o bloccato quando la superficie interna del locale non consenta il rispetto della suddetta distanza.

Allegati:
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